Valutazione e feedback

Balneazione sul Lago di Garda

La qualità delle acque del lago di Garda è stata confermata molto buona.

Sulla totalità dei 128 punti controllati nell’intero perimetro lacustre dalle preposte Autorità Sanitarie Locali, in base alla normativa italiana in materia risultano non balenabili le seguenti spiagge:

Sponda orientale - ARPAV - Regione Veneto NESSUNA
Sponda occidentale - ATS Brescia - Regione Lombardia NESSUNA
Sponda settentrionale APSS - Provincia Autonoma di Trento NESSUNA

Per superamento dei parametri igienico - sanitari non si registrano altri divieti di balneazione.

* Temporaneamente vietata la balneazione. Sarà riaperta alla balneazione dopo la risoluzione delle cause che avevano determinato il giudizio di non idoneità.

TEMPERATURE E ALTRI VALORI

Temperatura dell’acqua: 18° C - 22° C
Visibilità in profondità: 7 - 9 metri
Temperature medie dell’aria: 18° C nelle ore notturne
27° C nel corso della giornata

COSA PREVEDE LA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA (Fonte ARPAV):

METODOLOGIA - Requisiti di qualità
Il D.Lgs. 116/2008 e relativo Decreto Attuativo, prevedono siano effettuate su ogni punto di prelievo rilevazioni di parametri ambientali (temperatura aria, temperatura acqua, vento corrente, onde, ecc.), ispezioni di natura visiva (residui bituminosi, vetro, plastica, gomme, altri rifiuti) e prelievi di campioni di acqua per l’analisi batteriologica in laboratorio (Escherichia coli ed Enterococchi intestinali).

I parametri d’indagine delle acque di balneazione e relativi valori limite di legge, per la valutazione dell’idoneità durante il periodo di campionamento, sono riportati in tabella.

Acque di balneazione: parametri e valori limite

Parametri Corpo idrico Valori limite
Enterococchi intestinali Acque interne 500 n*/100 ml
Escherichia coli Acque interne 1000 n*/100 ml

(*) n = UFC o MPN.

FREQUENZA dei CONTROLLI
Su ogni punto di balneazione durante il periodo di campionamento sono previsti dei controlli con una frequenza mensile (controlli “ordinari”) per tutti i punti in esame ad eccezione di quelli classificati come non idonei ex art. 7 del D.P.R. 470/1982 per i quali è prevista una frequenza dei controlli quindicinale. In caso di esito sfavorevole di una analisi è prevista la chiusura del sito di balneazione e la successiva effettuazione di campioni “aggiuntivi” fino al riscontro di un esito di analisi favorevole che permette la riapertura del sito.

I dati analitici ottenuti nell’ambito di tale programma sono mensilmente inviati al Portale Acque del Ministero della Salute.

Al termine della stagione balneare, il Settore Acque di ARPAV redige un rapporto sui risultati dell’attività di monitoraggio svolta dai competenti Dipartimenti dell’Agenzia in applicazione della vigente normativa di settore.

METODOLOGIA - Criteri di valutazione
Durante il periodo di campionamento, una zona è dichiarata temporaneamente non idonea alla balneazione, a cura del Comune, qualora una analisi “ordinaria” abbia avuto esito non favorevole ovvero abbia avuto un superamento dei limiti di cui ai requisiti di qualità. La riapertura di tale zona è subordinata all’esito favorevole di una successiva analisi “aggiuntiva”.

Per le zone non idonee al 1° aprile ex art. 6 del D.P.R. 470/1982, il ripristino dell’idoneità alla balneazione, a cura del Comune, è determinato dall’esito favorevole di 2 analisi “ordinarie” consecutive a partire dall’inizio del periodo di campionamento.

Per le zone non idonee al 1° aprile ex art. 7 del D.P.R. 470/1982, il ripristino dell’idoneità alla balneazione, a cura del Comune è determinato dall’esito favorevole di 4 analisi “ordinarie” consecutive a partire dall’inizio del periodo di campionamento.

Quest’ultime zone potranno essere dichiarate nuovamente non idonee per l’intera stagione balneare, a seguito di esito non favorevole di due analisi “ordinarie” anche non consecutive effettuate successivamente al ripristino dell'idoneità.


Ulteriori informazioni

Data di pubblicazione
27 May 2022

Ultimo aggiornamento
2022-06-10 15:38:30